AUTOCERTIFICAZIONE assenza di condanne penali

AUTOCERTIFICAZIONE assenza di condanne penali

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

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Dichiarazione sostitutiva certificazioni

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

Modulo istanza accesso agli atti

ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI  PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE 

Presentazione della richiesta (usare il modulo in calce) scritta e motivata ai sensi della L. 241/90 (all’Unità Organizzativa competente a formare l’atto o a detenerlo stabilmente, ovvero all’Unità Organizzativa competente a detenere stabilmente la documentazione quando la stessa risulti archiviata) su apposito stampato. Sulla richiesta dovranno essere indicati tutti i dati a disposizione del richiedente che consentano l’individuazione del documento richiesto. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso (art. 2). La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della suddetta comunicazione (art. 3). Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, l’Amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta (art. 6). L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’Ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza di personale addetto. I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta (art. 7). Qualora i documenti richiesti non vengano ritirati e/o esaminati entro il termine previsto nell’atto di accoglimento, gli stessi verranno archiviati e per la visione dovrà essere presentata nuova istanza. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento. Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela di interessi legittimi o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata (art. 9). Nelle comunicazioni di diniego, di limitazione o di differimento dell’esercizio del diritto di accesso, il cittadino deve essere informato sia circa la possibilità di diretta impugnazione del provvedimento davanti il Tribunale Amministrativo Regionale mediante ricorso entro 30 giorni, a norma dell’art. 25, comma 5, della L. 241/90, che sulla possibilità prevista dal Gestione del Protocollo Informatico, dei Documenti e dell'Archivio (artt. 3, 4 e 5 dPCM 03.12.2013) Allegato n. 6 - Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi comma 4 del citato art. 25, di chiedere al Difensore Civico competente per ambito territoriale, che sia riesaminata la determinazione adottata dall’Amministrazione comunale. Il Difensore Civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine il ricorso si intende respinto. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Dirigente/Funzionario dell’ufficio responsabile del diritto di accesso. Se quest’ultimo non emana il provvedimento confermativo motivato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al Difensore Civico, il termine di 30 giorni per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, previsto dal comma 5, dell’art. 25 della legge, decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al Difensore Civico.

DOMANDA ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

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